Audizione del professor Leonardo
Perrone.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca,
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione
dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali, l'audizione del professor
Leonardo Perrone, ordinario di diritto tributario presso la facoltà di economia
e commercio dell'Università degli studi di Roma «
Con tale indagine, secondo il programma deliberato dalla Commissione, si
intende procedere ad una ricognizione dei rapporti tra il sistema di gestione
dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali, anche con riferimento
alla riforma del Titolo V della Costituzione in materia di federalismo fiscale,
che ha attribuito un proprio autonomo potere impositivo agli enti locali.
Ricordo che nell'ambito di tale indagine conoscitiva
Do la parola al professor Perrone, che ringrazio di cuore per aver accolto
l'invito della Commissione.
LEONARDO PERRONE, Professore ordinario di diritto tributario presso
la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma «
In questo riparto di potestà legislativa tra Stato e regioni e, a livello
subordinato, comuni soprattutto, vi sono settori tipicamente riservati alla
potestà normativa degli enti minori: ICI, TARSU e altri tributi che gravitano
attorno agli immobili.
Come sappiamo, l'IRAP è invece un tributo prettamente regionale che sembra
destinato a scomparire in base a quanto previsto dalla legge delega n. 80 del
2003; peraltro recentemente
A livello teorico il federalismo è un'ottima soluzione, ma per procedere alla
sua attuazione è indispensabile che vi sia un forte coordinamento da parte
dello Stato, perché altrimenti esiste il rischio che si instauri una sorta di
caos tributario all'interno del suo territorio, con condizioni fiscali molto
diverse da una regione all'altra. Sarà poi indispensabile per poter effettuare
un effettivo federalismo fiscale, creare idonei e capaci uffici amministrativi
(di accertamento e riscossione) regionali e locali. Le leggi creano i tributi a
livello normativo, ma poi bisogna applicarli e sappiamo bene quali siano le
difficoltà che incontra l'amministrazione finanziaria dello Stato, che ha
esperienze secolari da questo punto di vista. Conosciamo bene anche le
difficoltà che incontrano i comuni per l'accertamento di tributi rilevanti dal
punto di vista del gettito, ma di modesta difficoltà applicativa. Molti comuni
appaltano la riscossione; ad esempio il comune di Roma ha incaricato,
garantendogli ovviamente un certo corrispettivo, una apposita società,
PRESIDENTE. Un'imposta di scopo!
LEONARDO PERRONE, Professore ordinario di diritto tributario presso
la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma «
Altri tributi che potrebbero essere attivati da regioni od enti locali sono i
tributi ambientali in relazione all'insediamento di centrali elettriche o
ancora per i tributi sui servizi: non dimentichiamo che l'imposta sui servizi,
sia pure a livello statale, è un'imposta espressamente indicata nella legge
delega che ricordavo (la n. 80 del 2003): si potrebbe ipotizzare anche
un'imposta sui servizi locali.
Peraltro, a parte i problemi del Federalismo a livello normativo, la questione
di fondo è rappresentata dall'esigenza di una collaborazione a livello
amministrativo (dei controlli), per quanto possibile, fra tutti gli enti
impositori: Stato, regioni, province, comuni.
Sarebbe estremamente importante che per ciascun atto indice di capacità
contributiva, compiuto ai diversi livelli istituzionali, ciascun ente
impositore trasmettesse il dato fiscalmente rilevante agli altri. Per esempio,
a livello comunale il soggetto che richiede il cambio di residenza deve
dimostrare di aver pagato la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Questo dato potrebbe essere utile allo Stato, alla regione ed alla provincia
per i rispettivi tributi. Infatti, se un soggetto si trasferisce deve
presumibilmente avere un'abitazione ed allora può essere interessante
verificare se l'abitazione sia di proprietà o in presa locazione (in tal caso
potrebbe emergere l'effettivo canone): sono tutti dati che possono essere
utilizzati ai fini dell'imposta sui redditi, o per l'ICI. Questo discorso mi
sembra dunque è estremamente importante.
Ho letto, per quanto possibile, i resoconti delle precedenti audizioni, ovvero
quelle del viceministro Baldassarri, quella di Ricci, prima presidente della
SOGEI, ed infine quella del sottosegretario Vegas. Ebbene, i diversi enti che
raccolgono dati, SOGEI, SOGEI IT, Consip e Guardia di finanza (personalmente
insegno da vent'anni alla Guardia di finanza e so che ha una struttura
informatica di primissimo livello) sono alquanto «gelosi» del proprio lavoro e
questo costituisce un limite. Pensiamo ancora all'INPS, o a livello di comuni e
province, all'esistenza di una direzione del Ministero dell'interno che si
occupa dei tributi locali. In quella sede, vi sono molti dati. Penso tuttavia,
che ciascun livello, a mio avviso, agisca per fatti propri. Sarebbe
naturalmente auspicabile uno scambio di informazioni.
L'elemento più rilevante è infine il catasto: sappiamo che esiste un'ipotesi di
attribuzione del catasto ai comuni. Non so quanto i comuni siano disposti ad
affrontare tale gravoso compito.
PRESIDENTE. Vorrei precisare che l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) continua a richiedere che il catasto sia attribuito ai comuni. È in via
di scadenza anche l'ultima proroga per questo possibile trasferimento.
Tuttavia, gli oltre 8 mila comuni italiani presentano capacità assai differenti
tra loro. Il catasto è una delle poche cose serie rimaste e si rischia quindi
di «polverizzare» anche questo!
LEONARDO PERRONE, Professore
ordinario di diritto tributario presso la facoltà di economia e commercio
dell'Università degli studi di Roma «
Quest'ultimo prevede un novero di atti per i quali occorre indicare il dato del
codice fiscale: ai numerosi atti già indicati, sono state aggiunte, ad esempio,
le denunce di inizio attività (DIA) presentate presso lo sportello unico o
ancora i contratti di somministrazione dell'energia elettrica. Se si chiede
l'allacciamento ad uno di questi operatori, ad esempio l'ENEL, questo è un dato
che può rilevare una qualche capacità economica (non dico tributaria). Sono
stati aggiunti così i servizi idrici e del gas; stranamente non è stato
indicato l'allaccio telefonico.
PRESIDENTE. Forse si è pensato che insieme a luce, acqua e gas un
utente non potesse non avere anche un telefono.
LEONARDO PERRONE, Professore
ordinario di diritto tributario presso la facoltà di economia e commercio
dell'Università degli studi di Roma «
A mio parere sarebbe indispensabile una collaborazione tra i numerosi soggetti
(CONSIP, SOGEI, SOGEI IT, Ministero dell'interno, Guardia di finanza, INPS,
eccetera) che hanno dati ed elementi che potrebbero fornire ai vari enti
impositori la possibilità di incrociare le informazioni in modo da far emergere
evasori totali o parziali. In fondo l'anagrafe tributaria costituisce una banca
degli atti di rilevanza economica, tutti i dati aventi una rilevanza economica
sono utili per individuare i soggetti passivi dei tributi. Se il comune
trasmette all'erario e ai vari enti di rilevazione, le proprie informazioni
oppure se
PRESIDENTE. Ringrazio il professor Perrone
perché ha fornito alla Commissione utili informazioni e riflessioni. Vorrei
formulare alcuni quesiti in ordine alla legislazione vigente, pur essendo
probabile che, qualora il Senato dovesse approvare in questi giorni la riforma
costituzionale così come è uscita dalla Camera, si vada verso un nuovo assetto
costituzionale. In ogni caso, al di là delle varie differenze sul piano
istituzionale e costituzionale, la parte che riguarda gli enti locali non
dovrebbe essere sconvolta; al più si dovrebbero verificare dei trasferimenti di
competenze o in alcuni casi delle riappropriazioni di competenze da parte dello
Stato, come nel caso del settore energetico. In effetti, leggendo il Titolo V
come era stato modificato era parso anche a me che si fosse poco riflettuto su
alcuni grandi argomenti nazionali. Ritengo che nel settore energetico una
politica di tipo centrale abbia una sua logica, perché altrimenti ci potremmo
trovare di fronte a regioni che, una volta soddisfatto il proprio fabbisogno,
rifiutano l'insediamento di una centrale.
Nell'ambito di questa evoluzione del fisco, che per certi aspetti si avvicina
maggiormente al cittadino, credo occorra operare alcune riflessioni in ordine a
due argomenti principali. Il primo è che proprio perché il gettito proviene dal
livello locale si cerca di ridurre l'evasione contributiva al minimo, in quanto
è evidente che dal territorio vi è la possibilità di un monitoraggio ben più
intenso di quello che può provenire dal livello centrale. Il secondo riguarda
invece le imposte di scopo. In occasione dell'approvazione dell'ultima legge
finanziaria ho sentito spesso sostenere la richiesta di concedere agli enti
locali la possibilità di istituire imposte di scopo in sostituzione dei
trasferimenti sempre più ridotti. Tuttavia, ad una lettura più attenta sembrava
quasi che la richiesta riguardasse nuove imposte piuttosto che imposte di
scopo. Quindi, sotto questo profilo, mi interessava comprendere cosa
corrisponda, per il diritto tributario, all'imposta di scopo al fine di evitare
distorsioni nell'applicazione della medesima imposta.
La seconda considerazione che vorrei svolgere comporta anch'essa una domanda.
Lei, professore, faceva giustamente riferimento al fatto che gran parte dei
tributi potranno essere gestiti dagli enti locali e che dovranno essere
«normati» dagli stessi, attraverso la fonte regolamentare e non quella
legislativa istitutiva del tributo medesimo. Sotto questo profilo, non ritiene
che questa proliferazione della normativa possa agevolare il fenomeno
dell'elusione? Mi spiego meglio: mi sembra che da un «libretto» reso noto da
Confedilizia si deduca che esistono migliaia di diverse applicazioni
dell'imposta comunale sugli immobili (si potrebbe dire che ve ne sia una che
esonera la suocera, una che prevede una detrazione di cinque euro «per il raffreddore»,
una che prevede l'esonero per chi abbia due figli!)
Esiste dunque una casistica talmente ampia da rendere effettivamente
impossibile il monitoraggio: infatti, anche le società alle quali si affida il
successivo controllo sulla riscossione dei tributi possiedono strumenti
informatici che consentono di controllare agevolmente alcuni dati essenziali,
mentre per l'ulteriore casistica si deve quasi procedere manualmente! Non si è
in grado di controllare attraverso lo strumento informatico tutte le subordinate
che si vanno ad inserire. Soprattutto, poi, non vi è una controprova, perché si
opera spesso attraverso un'autodichiarazione da parte del contribuente
piuttosto che sulla base di una disposizione di controllo effettuata dall'ente
accertatore.
Sotto questo profilo non sarebbe auspicabile una imposta sui servizi, cui
faceva riferimento, che sia onnicomprensiva per quanto riguarda i beni
immobiliari? Ciò in modo da avere parametri omogenei e lasciare soltanto ai
comuni la decisione circa l'intensità del prelievo. Mettendo infatti insieme
ICI, TARSU ed altri tributi, si può decidere, ad esempio, che l'ICI «pesi» per
il 40 per cento, mentre per qualcun altro questo tributo può «pesare» per il 60
per cento del gettito complessivo. Si eviterà così di dover «governare» 257
tributi perché, personalmente, ritengo che una serie aggiuntiva di tributi, in
combinato disposto con una serie infinita di esimenti per il pagamento dei
medesimi, finiscano per portare al collasso il sistema dei controlli degli enti
locali.
Finiamo così per avere uno Stato accusato di effettuare condoni tramite il
potere politico perchè non in grado di controllare le dichiarazioni dei
redditi; poi però si trasferisce agli enti locali un insieme di attribuzioni ai
fini dell'imposizione fiscale, stabilendo che ogni x anni si disponga una
sanatoria o una qualche forma di collaborazione con i cittadini, dal momento
che non si è in grado di controllare alcunché.
In questo caso, penso che lo Stato, perlomeno quello che si delinea nel
combinato disposto degli articoli 114 e 119 della Costituzione, finisca per
declinare una propria sovrana attribuzione.
Sotto questo profilo, intendevo quindi chiedere alcuni stimoli utili alla
nostra riflessione.
LEONARDO PERRONE, Professore ordinario di diritto tributario presso
la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma «
Indubbiamente, premesso che Stato e regioni possono legiferare, mentre i comuni
e le province possono soltanto regolamentare nei limiti dei tributi loro
attribuiti da leggi dello Stato o, preferibilmente, delle regioni, accade che
ciascun comune - e sono 8 mila! - adotti ogni anno un proprio regolamento. Per
esempio, con riferimento all'ICI, ogni comune può darsi un regolamento di applicazione
delle aliquote che individui, tra la soglia minima e la massima previste dalla
legge, una o più aliquote.
Ancora: se si tratta di abitazione principale o se la casa è adibita ad
abitazione di un soggetto portatore di handicap le aliquote possono variare
ulteriormente. Ogni comune, nell'ambito dei limiti previsti dalla legge, modula
le aliquote secondo le proprie esigenze (che possono variare da anno ad anno).
Ciò comporta che un regolamento comunale finisca in concreto per fissare
l'incidenza dell'imposta in ogni comune, con quelle complicazioni che lei
ricordava.
Tuttavia, originariamente la legge del 1992 che introduceva l'ICI parlava di
un'aliquota unica che doveva essere fissata da ciascun comune. Se il comune
stabiliva il 6 per mille, questa valeva per tutti! Ciò fu oggetto di molte
critiche perché, dal momento che l'ICI rappresentava la massima espressione
dell'autonomia del comune, si finiva in questo modo per limitare la stessa alla
mera fissazione dell'aliquota. Si sosteneva quindi che una reale autonomia
dovesse essere preferibilmente rappresentata dal fatto che l'ente locale, entro
certi limiti, potesse decidere l'incidenza dell'imposta e la modulazione della
stessa a seconda delle esigenze dell'ente locale. Successivamente, si è quindi intervenuti
consentendo ai comuni di modulare le singole aliquote.
Quanto all'imposta sui servizi unica, sicuramente ciò semplificherebbe il
tutto, anche se la base imponibile sarebbe meno certa rispetto a quella di un
fabbricato o di un terreno (e ciò complicherebbe i controlli).
Inoltre, soffermandosi sull'ICI e sulla TARSU, i soggetti passivi del rapporto
d'imposta sono diversi: nella prima, il soggetto passivo è il proprietario o
l'usufruttuario; nella seconda è chi beneficia del servizio di raccolta dei
rifiuti, cioè chi abita o usa il fabbricato che nel caso di locazione è il
conduttore (fermo restando che il proprietario paga l'ICI).
Si ricorderà che prima dell'introduzione dell'ICI si era ipotizzato un tributo
che doveva essere diviso in parti uguali tra il proprietario e l'utilizzatore
del fabbricato (se diverso dal proprietario). Ciò non si tradusse in una legge
perché si disse che l'utilizzatore aveva una minore capacità contributiva
rispetto al proprietario. Sarebbe tuttavia importante ridurre il numero dei
tributi in modo da avere una gestione più unitaria degli stessi.
Per quanto riguarda l'imposta di scopo, secondo la dottrina essa non dovrebbe
esistere, perché l'imposta, per definizione, dovrebbe avere caratteri di
generalità e di indeterminatezza, in modo da far affluire entrate indistinte e
indivisibili all'ente impositore (in relazione alla capacità contributiva
manifestata dai soggetti passivi), cosicché l'ente possa poi spendere secondo
il proprio bilancio e le proprie esigenze. Tendenzialmente, dunque l'imposta di
scopo non dovrebbe esistere.
Non è chiarissimo che cosa si intenda per imposta di scopo, ma le più recenti
specificazioni individuano in essa una sorta di tributo per uno scopo ben
concreto quale ad esempio quello della costruzione di un'opera pubblica. Sembra
quasi una sorta di ritorno al contributo di miglioria specifica previsto dal
vecchio testo unico della finanza locale, il quale stabiliva che i proprietari
dei terreni che avrebbero beneficiato degli incrementi di valore dovuti alla
realizzazione dell'opera dovevano sostenere il costo della stessa, compresa
l'espropriazione, ripartito in base agli incrementi e alle proprietà. A mio
avviso, nell'ambito del nuovo Titolo V della Costituzione non è indispensabile la
previsione di una legge dello Stato per attribuire al comune la competenza ad
istituire tributi di scopo per la realizzazione di opere pubbliche; così come è
avvenuto in passato, potrebbe benissimo bastare una legge regionale. Ricordo,
però, che al momento tutto è fermo e che le regioni non possono legiferare,
perché
PRESIDENTE. Ringrazio il professor Perrone per la
sua partecipazione e, soprattutto, per averci consegnato la relazione da lui
tenuta a Bologna nel settembre del
Dichiaro conclusa l'audizione.